Segnalare effetti indesiderati come operatore sanitario
Come operatore sanitario ha l'obbligo, secondo l'art. 59 LATer, di segnalare i casi gravi sospetti e le reazioni finora non note oppure descritte in modo insufficiente nell'informazione professionale. Gravi entro 15 giorni, non gravi entro 60, per via elettronica tramite ElViS o tramite un centro regionale di farmacovigilanza.
- Ultima verifica:
- Tempo di lettura: 4 min
- Verificato da Swiss Pharmacovigilance
Quali casi sono soggetti a segnalazione?
Non ogni effetto indesiderato va segnalato. È soggetto a segnalazione ciò che è grave, ciò che era finora sconosciuto e ciò che è menzionato in modo insufficiente nell'informazione professionale. Si aggiungono i casi con sospetta interazione, abuso, errori di medicazione con danno e difetti di qualità. Tutto il resto può essere segnalato ed è scientificamente ben accetto.
- Reazioni gravi: decesso, pericolo di vita, ospedalizzazione, invalidità permanente, anomalia congenita
- Reazioni finora non note, indipendentemente dalla gravità
- Reazioni assenti nell'informazione professionale oppure nettamente più frequenti o più gravi di quanto descritto
- Sospetto di interazione clinicamente rilevante
- Errori di medicazione con danno, abuso, dipendenza
- Mancanza di effetto in indicazioni critiche, per esempio antibiotici, anticoagulanti, oncologia
La causalità non è un suo compito
Non deve dimostrare un nesso. Il sospetto è sufficiente. La valutazione della causalità è svolta dal centro regionale e da Swissmedic. Una segnalazione non è un'attribuzione di colpa e non è un rapporto sugli errori.
I termini e il loro punto di partenza
Il termine di 15 giorni vale per i casi gravi sospetti, quello di 60 giorni per i casi non gravi e finora sconosciuti. Si conta dal giorno in cui ha conoscenza del caso, quindi di norma dalla consultazione o dal ricevimento del referto di laboratorio che origina il sospetto.
| Caso | Termine | Canale |
|---|---|---|
| Caso grave sospetto | 15 giorni | ElViS o centro regionale |
| Non grave, finora sconosciuto | 60 giorni | ElViS o centro regionale |
| Difetto di qualità senza rischio | Senza indugio | Titolare dell'omologazione |
| Difetto di qualità con rischio | Subito | Sorveglianza del mercato Swissmedic |
| Evento con un dispositivo medico | Senza indugio | Fabbricante o CH-REP e Swissmedic |
ElViS o centro regionale?
Entrambe le vie sono ammesse. ElViS è la via elettronica diretta verso Swissmedic e si presta quando il caso è documentato in modo completo. I cinque centri regionali di farmacovigilanza presso gli ospedali universitari accettano anch'essi le segnalazioni, le valutano clinicamente, pongono domande e la consigliano nel singolo caso su interruzione, cambio o riesposizione. Se le serve una valutazione clinica passi dal centro.
Che cosa contiene una buona segnalazione
I quattro dati minimi rendono valida una segnalazione, ma non utilizzabile. La rendono utilizzabile la cronologia, la posologia, la terapia concomitante e l'esito. Una segnalazione con una cronologia chiara e indicazioni sul decorso dopo l'interruzione vale più di dieci segnalazioni incomplete.
- Dati del paziente: iniziali, anno di nascita, sesso, peso nei bambini e nei casi oncologici.
- Medicazione sospetta con nome commerciale, posologia, via di somministrazione, inizio e fine, numero di lotto per i biologici e i vaccini.
- Reazione con inizio, decorso, diagnosi e valori di laboratorio rilevanti.
- Esito e misure: interrotto, ridotto, proseguito senza modifiche, riesposizione con il risultato.
- Terapia concomitante, malattie preesistenti e spiegazioni alternative che ha verificato.
Biologici e vaccini: indicare il numero di lotto
Per i medicamenti biologici e i vaccini il numero di lotto è prescritto ai fini della tracciabilità e nella pratica è spesso l'unico modo per distinguere un segnale specifico di prodotto da un effetto di classe.
Segnalazione e segreto professionale
La segnalazione a Swissmedic è prevista dalla legge e non viola il segreto professionale. Vengono trasmessi dati pseudonimizzati: iniziali, anno di nascita e sesso invece di nome e indirizzo. Per l'obbligo di segnalazione non è necessario il consenso del paziente, ma nella pratica è opportuno informarlo.
Organizzazione: chi segnala nel team?
In ospedale e negli studi di gruppo l'obbligo non fallisce per mancanza di conoscenze, ma di competenze assegnate. Designi una persona per reparto che raccoglie e segnala i casi, non registri gli accessi a ElViS su una sola persona e fissi il termine nel processo interno. Le farmacie ospedaliere assumono spesso questo ruolo nel modo più affidabile.
Domande frequenti
Devo segnalare se l'effetto è già nell'informazione professionale?
Per le reazioni gravi sì, anche se note e descritte. Per le reazioni non gravi già descritte in modo adeguato non esiste obbligo. Eccezione: la reazione compare nettamente più spesso o più grave di quanto descritto.
Chi segnala se sono coinvolti più professionisti?
Una segnalazione è sufficiente. I doppioni non sono un errore, perché Swissmedic riconosce e unisce i duplicati, ma all'interno di un team la competenza va definita, affinché il caso non resti inosservato.
Devono segnalare anche i farmacisti o solo il medico prescrittore?
L'obbligo vale per tutti gli operatori sanitari che prescrivono, dispensano o applicano medicamenti. I farmacisti sono soggetti all'obbligo quanto i medici e nell'automedicazione sono spesso gli unici a vedere il caso.
Come segnalo un caso proveniente da una sperimentazione clinica?
I casi delle sperimentazioni cliniche non passano dalla farmacovigilanza ordinaria ma dallo sponsor e dalle sue vie di segnalazione verso Swissmedic e la commissione d'etica. Come sperimentatore segnala gli eventi avversi gravi allo sponsor entro 24 ore.
Esiste un obbligo di segnalare la mancanza di effetto?
La mancanza di effetto va segnalata quando è clinicamente rilevante, per esempio con antibiotici, anticoagulanti, antiepilettici, terapie oncologiche o contraccettivi. Può indicare un difetto di qualità o una resistenza.
Le serve una RPPV in Svizzera?
Assumiamo la persona tecnica responsabile per la farmacovigilanza, la gestione dei casi e i PSUR per le sue omologazioni svizzere.